29 Lug EPS: sottoprodotto non rifiuto
La presente news per portare all’attenzione il documento pubblicato dall’AIPE per il riutilizzo dei sottoprodotti, disponibile in coda per il download per chi fosse interessato.
Il documento, partendo dalla definizione di rifiuto, spiega a quali condizioni i rifiuti in EPS derivanti dalla produzione e dall’utilizzo degli imballaggi possano invece essere considerati sottoprodotti.
Un rifiuto è tale se il detentore ha l’obbligo o l’intenzione di disfarsene; si definisce invece sottoprodotto gli sfridi e i ritagli di lavorazione, in cui rientrano gli stessi derivanti dalla lavorazione dell’EPS, i quali non subiscono alcuna contaminazione, non contengono sostanze estranee e possono essere subito riutilizzati previa macinazione e compattamento per la riduzione volumetrica.
Perché un materiale sia definito sottoprodotto l’articolo 184 del DL 152/2006 definisce le seguenti condizioni:
È prodotto da un processo di produzione che non ha come fine la sua produzione;
È certo che il materiale sarà utilizzato in un analogo o diverso processo produttivo;
Può essere utilizzato in produzione senza ulteriori trattamenti (la macinazione o il compattamento non costituiscono trattamenti);
Il suo riutilizzo è legale.
Il Decreto 264 del 13 ottobre del 2016 ha definito i criteri per qualificare i residui di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto. Sostanzialmente vi deve essere la certezza dimostrabile e documentabile che il residuo sarà riutilizzato o, in mancanza di ciò, vi deve essere una Scheda Tecnica vidimata dalle Camere di Commercio in cui siano presenti:
Il produttore e il luogo di produzione;
Le informazioni specifiche sul sottoprodotto;
La destinazione dei residui/sottoprodotti in ulteriori produzioni;
I tempi e le modalità di stoccaggio e movimentazione dei residui prima del riutilizzo.
Il documento AIPE prosegue poi nel trattare la gestione dei rifiuti di EPS, i quali possono derivare dal comparto imballaggio oppure da quello edilizio. Questi devono essere presi in carico da un’impresa autorizzata e devono vedersi attribuire un codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e, se possono essere riutilizzati come sottoprodotto, possono decadere come rifiuti e passare ad essere identificati come materia prima seconda (MPS), in base alla norma UNI 10667.
L’articolo 184 ter della norma Uniplast 10667 dichiara che un rifiuto cessa di essere tale quando è sottoposto ad un’operazione di recupero (compreso il riciclo e la preparazione per il riutilizzo) e rispetta le seguenti condizioni:
È comunemente usato per specifici scopi;
È richiesto dal mercato;
Soddisfa i requisiti e rispetta la normativa vigente;
Il suo utilizzo non è nocivo per l’uomo e l’ambiente.
I rifiuti da imballaggi in EPS rientrano tra i rifiuti plastici e possono essere classificati come sottoprodotti sia nella fase pre-consumo sia post-consumo, ma devono
Subire un controllo per l’eliminazione di eventuali sostanze estranee;
Subire un ulteriore trattamento quale triturazione, macinazione, lavaggio, sanificazione, densificazione o granulazione.
Infine, l’attività di recupero deve essere autorizzata per tutte le imprese che intendano svolgerla, in base a quanto stabilito all’interno del Decreto legislativo 152 del 03/04/2006.
Documento AIPE – IL RIUTILIZZO DEI SOTTOPRODOTTI, IL REIMPIEGO E IL RICICLO DEI RIFIUTI